Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of penalty application in ordinary trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Silvio Sidella's appeal against the Bari Court of Appeal's decision inadmissible. Sidella argued for an erroneous application of Article 444 of the Code of Criminal Procedure and a lack of reasoning, but the court noted that no penalty was actually applied in this ordinary trial. Consequently, the censure regarding the application of the law was deemed irrelevant, leading to the dismissal of the appeal and an order for Sidella to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal challenging the application of a specific procedural article is inadmissible when the case was decided by an ordinary trial without the actual application of a penalty.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIDELLA SILVIO nato a BARI il 11/01/1968 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Silvio Sidella ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che, dichiarando di non doversi procedere nei confronti del predetto per il reato di furto (capo b) e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile anche del reato di furto in abitazione (capo a);
Considerato che il ricorso proposto dall'imputato - il quale articola un unico motivo, con cui si denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 444 cod. proc. pen. e vizio di motivazione - è inammissibile in quanto svolge censure non pertinenti, atteso che nella specie non si versa in ipotesi di applicazione della pena, essendo l'imputato stato giudicato con rito ordinario; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 26 ma