Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to factual challenges exceeding the scope of cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision to acquit him on a specific charge due to lack of complaint and to reduce the sentence, arguing violations of the 'beyond reasonable doubt' standard. The court rejected these arguments as they constituted impermissible factual re-evaluations of evidence, which fall outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals against judgments must be limited to legal questions; challenges to the factual assessment of evidence or the application of the 'beyond reasonable doubt' standard to specific facts are inadmissible as they exceed the scope of the cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO NAZARIO nato a SAN SEVERO il 29/04/1992 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Palumbo Nazario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui al capo E3) per difetto di querela e riducendo la pena inflitta; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in contrasto con il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio - è inammissibile in quanto caratterizzato da censure in fatto volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità a fronte di un'idonea motivazione fornita dalla Corte di appello, la quale ha correttamente valutato gli elementi probatori a carico dell'imputato, e, specificamente, le risultanze della perizia antropometrica e antroposomatica, le dichiarazioni del perito, nonché il riconoscimento operato nell'immediatezza dei fatti dalla polizia giudiziaria, che aveva pregressa conoscenza dell'imputato (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il President