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Ordinanza — n. 20465/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic factual attacks and proper sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20465/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Simiuolo Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding sentencing and the existence of criminal responsibility, but the court found these grounds generic and lacking in specific legal or factual support. Consequently, the court ruled that the first ground was a mere factual attack and the second was properly addressed by the lower court's reasoning on mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals based on generic factual attacks or properly reasoned sentencing determinations are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic factual attack sentencing reasoning mitigating circumstances criminal responsibility inchiesta per falsità atti falsa dichiarazione della parte falsificazione di valori di bollo ufficiali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMIUOLO GIUSEPPE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 22/01/1963 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Simiuolo Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità - è inammissibile poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, essendo caratterizzato totalmente da censure versate in fatto;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti - è parimenti inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo, la cui determinazione è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive, atteso che la Corte territoriale ha precisato come le invocate circostanze siano state benevolmente riconosciute, nonostante i numerosi precedenti penali dell'imputato (si veda, in particolare, pagina 8 del provvedimento impugnato);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il consigliere estensore Il President