Ordinanza — n. 20464/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUIS BAHI ABDELMAJID nato il 23/10/1988 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Kuis Bahi Abdelmajid ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. - è inammissibile in quanto generico, essendo formulato in via meramente astratta, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta e senza specificare come i richiami alla giurisprudenza di legittimità assumano rilevanza nel caso in esame;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 474 cod. pen; Ordinanza — n. 20464/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 474 cod. pen. - è inammissibile in quanto generico, essendo formulato in via meramente astratta, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta e senza specificare come i richiami alla giurisprudenza di legittimità assumano rilevanza nel caso in esame;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUIS BAHI ABDELMAJID nato il 23/10/1988 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Kuis Bahi Abdelmajid ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. - è inammissibile in quanto generico, essendo formulato in via meramente astratta, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta e senza specificare come i richiami alla giurisprudenza di legittimità assumano rilevanza nel caso in esame;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente