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Ordinanza — n. 20464/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20464/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20464/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUIS BAHI ABDELMAJID nato il 23/10/1988 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Kuis Bahi Abdelmajid ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. - è inammissibile in quanto generico, essendo formulato in via meramente astratta, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta e senza specificare come i richiami alla giurisprudenza di legittimità assumano rilevanza nel caso in esame;

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen; Ordinanza — n. 20464/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 474 cod. pen. - è inammissibile in quanto generico, essendo formulato in via meramente astratta, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta e senza specificare come i richiami alla giurisprudenza di legittimità assumano rilevanza nel caso in esame;

Parole chiave

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sufficienza della testimonianza testimone a discarico prove inconcludenti falsa dichiarazione della parte testimonianze contraddittorie esclusione del testimone

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUIS BAHI ABDELMAJID nato il 23/10/1988 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Kuis Bahi Abdelmajid ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. - è inammissibile in quanto generico, essendo formulato in via meramente astratta, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta e senza specificare come i richiami alla giurisprudenza di legittimità assumano rilevanza nel caso in esame;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente