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Ordinanza — n. 20463/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20463/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20463/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCO LUIGI nato a VILLARICCA il 13/12/1986 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Fusco Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta attendibilità della testimonianza acquisita- è inammissibile è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20463/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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responsabilità per incidente stradale colpa concomitante nesso causale del colpo di frusta lesione corporale da infortunio lesioni conseguenti grado di colpa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCO LUIGI nato a VILLARICCA il 13/12/1986 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Fusco Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta attendibilità della testimonianza acquisita- è inammissibile è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente