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Ordinanza — n. 20462/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20462/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20462/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADINO DIEGO nato a BENEVENTO il 05/11/1989 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Diego Corradino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che i due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità e vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono estremamente generici e assertivi, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 20462/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen.; Considerato che i due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità e vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono estremamente generici e assertivi, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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uso di false generalità credibilità dell'identità dichiarazione mendace errore di persona denuncia spontanea confessione

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADINO DIEGO nato a BENEVENTO il 05/11/1989 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Diego Corradino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che i due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità e vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono estremamente generici e assertivi, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta ed esaustiva, sia in ordine alla responsabilità dell'imputato che alla mancata concessione delle attenuanti richieste (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 26