Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds failing to specify legal violations under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Zampella Aniello, Zampella Antonio, and Gaudino Giuseppe inadmissible. The sole ground of appeal was generic, alleging violations regarding mitigating circumstances and suspended sentence benefits without specific legal arguments. The court ruled that such vagueness prevents the appellate judge from exercising their supervisory role, rendering the appeal non-compliant with procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; A criminal appeal must specify the grounds of violation and defects in reasoning to allow the appellate court to exercise its supervisory function; generic appeals lacking specific legal arguments are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZAMPELLA ANIELLO nato a CASERTA il 25/12/1957 ZAMPELLA ANTONIO nato a CASERTA il 27/06/1988 GAUDINO GIUSEPPE nato a CASERTA il 23/03/1966 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Zampella Aniello, Zampella Antonio e Gaudino Giuseppe ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, dichiarando di non doversi procedere nei confronti degli stessi per il reato di cui all'art. 181 Digs. 42/2004 e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili anche del reato di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e in relazione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti di Antonio Zampella, è del tutto generico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto/ non consente' al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 2