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Ordinanza — n. 20456/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20456/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20456/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO DOMENICO nato a NAPOLI il 22/02/1980 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Domenico brio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, riqualificando l'originaria imputazione, ha dichiarato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt. 48 e 477 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità - oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; ed invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; la Corte territoriale con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 3 della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20456/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 48 e 477 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità - oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; ed invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; la Corte territoriale con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 3 della sentenza impugnata).

Parole chiave

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falsità in documenti di servizio falsa dichiarazione della parte reticenza dolosa dei difetti sviamento della giustizia contraffazione di merci accuse di truffa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO DOMENICO nato a NAPOLI il 22/02/1980 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Domenico brio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, riqualificando l'originaria imputazione, ha dichiarato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt. 48 e 477 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità - oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; ed invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; la Corte territoriale con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 3 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il consigliere estensore Il Presidente