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Ordinanza — n. 20452/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20452/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20452/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZO DANIELE nato a TORINO il 17/09/1984 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Daniele Lanzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di tentato furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto il giudizio di comparazione fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20452/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZO DANIELE nato a TORINO il 17/09/1984 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Daniele Lanzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di tentato furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto il giudizio di comparazione fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Parole chiave

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tentato furto furto di lieve entità licenziamento per furto altri reati furto di dati indagine per furto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZO DANIELE nato a TORINO il 17/09/1984 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Daniele Lanzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di tentato furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto il giudizio di comparazione fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze sono logiche e coerenti (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), sicché risultano incensurabili; Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che contesta l'eccessività della pena — è inammissibile, non essendo stato dedotto con i motivi di appello. Invero, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 — 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il consigliere estensore Il Pr