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Ordinanza — n. 20451/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20451/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20451/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HARCHAOUI NOR DINE nato a CITTA' DI CASTELLO il 25/04/1989 avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Nor Dine El Harchaoui ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 624, 625, comma 1, n. 2), cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato - è generico per indeterminatezza in quanto non si confronta con la motivazione con cui la Corte territoriale in modo logico e coerente ha evidenziato gli elementi su cui ha fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato, avendolo individuato quale autore del reato (immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza; riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria che conosceva l'imputato; il riconoscimento, tra gli autori del fatto, del fratello con cui il ricorrente è solito accompagnarsi);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20451/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Parole chiave

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prove acquisite illegalmente indagine per furto identificazione forense prove di persecuzione prova del DNA prova informatica
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HARCHAOUI NOR DINE nato a CITTA' DI CASTELLO il 25/04/1989 avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Nor Dine El Harchaoui ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 624, 625, comma 1, n. 2), cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato - è generico per indeterminatezza in quanto non si confronta con la motivazione con cui la Corte territoriale in modo logico e coerente ha evidenziato gli elementi su cui ha fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato, avendolo individuato quale autore del reato (immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza; riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria che conosceva l'imputato; il riconoscimento, tra gli autori del fatto, del fratello con cui il ricorrente è solito accompagnarsi);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 marzo 2025 Il consigliere estensore Il Pr si