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Ordinanza — n. 20448/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20448/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20448/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRATIM CHOUEI ( CUI 04951U6) nato il 01/05/1990 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Chouei Gratim ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato; Considerato il ricorso - articolato in un unico motivo, che contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. è generico in quanto si risolve nella mera riproposizione di censure già formulate con l'atto di appello senza confrontarsi con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata; Ritenuto che il motivo è anche manifestamente infondato in quanto, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena ex art. 62, n.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20448/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 62, n. 4 cod. pen. è generico in quanto si risolve nella mera riproposizione di censure già formulate con l'atto di appello senza confrontarsi con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata; Ritenuto che il motivo è anche manifestamente infondato in quanto, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena ex art. 62, n.

Parole chiave

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prova del DNA reato flagrante prove acquisite illegalmente gravi addebiti penali furto aggravato indagine per furto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRATIM CHOUEI ( CUI 04951U6) nato il 01/05/1990 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Chouei Gratim ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato; Considerato il ricorso - articolato in un unico motivo, che contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. è generico in quanto si risolve nella mera riproposizione di censure già formulate con l'atto di appello senza confrontarsi con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata; Ritenuto che il motivo è anche manifestamente infondato in quanto, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena ex art. 62, n.

4) cod. pen., deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450), circostanza correttamente esclusa nel caso di specie. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il Consigli