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Ordinanza — n. 20446/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20446/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20446/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIRO' ANTONINO nato a PALERMO il 28/06/1958 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Schirò Antonino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza di primo grado, rideterminando la pena inflitta; Considerato che l'unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il reato di furto aggravato - è inammissibile in quanto prospetta deduzioni affatto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20446/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIRO' ANTONINO nato a PALERMO il 28/06/1958 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Schirò Antonino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza di primo grado, rideterminando la pena inflitta; Considerato che l'unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il reato di furto aggravato - è inammissibile in quanto prospetta deduzioni affatto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;

Parole chiave

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gravi addebiti penali altri capi d'accusa verdetto di colpevolezza scemata imputabilità allegazione motivata riesame dell'entità pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIRO' ANTONINO nato a PALERMO il 28/06/1958 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Schirò Antonino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza di primo grado, rideterminando la pena inflitta; Considerato che l'unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il reato di furto aggravato - è inammissibile in quanto prospetta deduzioni affatto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente