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Sentenza — n. 20442/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20442/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20442/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BRAIDIC GIUSEPPE nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 07/01/1994 BRAIDIC INGRID nato a RIVA DEL GARDA il 05/02/1997 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO Letti i ricorsi di Braidic Giuseppe e Braidic Ingrid; rilevato che i ricorrenti hanno allegato e prodotto l'intervenuta remissione di querela con rituale accettazione; che la querela è stata ritualmente rimessa dai querelanti e che la rimessione è stata - altrettanto ritualmente - accettata. Sono presenti, pertanto, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva; considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio poiché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; osservato, inoltre, che le spese del procedimento restano a carico dei querelati, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 152 cod. pen; Sentenza — n. 20442/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 4 febbraio 2025.

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale procedimento penale pendente chiusura dell'istruzione penale inattività successiva alla sospensione procedura di rivendicazione nel pignoramento restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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art. 152 cod. pen
Sono presenti, pertanto, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva; considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio poiché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BRAIDIC GIUSEPPE nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 07/01/1994 BRAIDIC INGRID nato a RIVA DEL GARDA il 05/02/1997 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO Letti i ricorsi di Braidic Giuseppe e Braidic Ingrid; rilevato che i ricorrenti hanno allegato e prodotto l'intervenuta remissione di querela con rituale accettazione; che la querela è stata ritualmente rimessa dai querelanti e che la rimessione è stata - altrettanto ritualmente - accettata. Sono presenti, pertanto, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva; considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio poiché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; osservato, inoltre, che le spese del procedimento restano a carico dei querelati, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 4 febbraio 2025.