Sentenza — n. 20442/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BRAIDIC GIUSEPPE nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 07/01/1994 BRAIDIC INGRID nato a RIVA DEL GARDA il 05/02/1997 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO Letti i ricorsi di Braidic Giuseppe e Braidic Ingrid; rilevato che i ricorrenti hanno allegato e prodotto l'intervenuta remissione di querela con rituale accettazione; che la querela è stata ritualmente rimessa dai querelanti e che la rimessione è stata - altrettanto ritualmente - accettata. Sono presenti, pertanto, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva; considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio poiché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; osservato, inoltre, che le spese del procedimento restano a carico dei querelati, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 152 cod. pen; Sentenza — n. 20442/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 4 febbraio 2025.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BRAIDIC GIUSEPPE nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 07/01/1994 BRAIDIC INGRID nato a RIVA DEL GARDA il 05/02/1997 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO Letti i ricorsi di Braidic Giuseppe e Braidic Ingrid; rilevato che i ricorrenti hanno allegato e prodotto l'intervenuta remissione di querela con rituale accettazione; che la querela è stata ritualmente rimessa dai querelanti e che la rimessione è stata - altrettanto ritualmente - accettata. Sono presenti, pertanto, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva; considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio poiché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; osservato, inoltre, che le spese del procedimento restano a carico dei querelati, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 4 febbraio 2025.