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Ordinanza — n. 20440/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise specific legal grounds at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20440/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mario Comunello inadmissible and ordered him to pay court costs. The primary ground for dismissal was that the complaint regarding the misclassification of the crime as aggravated theft was not properly raised during the appellate proceedings, violating procedural requirements. The court further rejected arguments concerning sentencing discretion and general mitigating circumstances, affirming the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds for cassation were not specifically deduced as reasons for appeal in the prior instance, and the assessment of recidivism and sentencing discretion falls within the trial judge's authority.

Parole chiave

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inadmissibility appeal failure to raise grounds procedural requirement recidivism assessment sentencing discretion reiterazione di reati penali attenuazione della pena recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 648 comma quarto cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMUNIELLO MARIO nato a POLLA il 07/05/1975 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Comuniello Mario; considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata riqualificazione del delitto di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente in quello di furto aggravato, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; osservato che la doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso e relativa al difetto di motivazione circa la mancata applicazione della fattispecie attenuata di cui all'art. 648 comma quarto, cod. pen.

è manifestamente infondata a fronte di una congrua e lineare motivazione che esclude detta attenuante in ragione del valore economico dei beni sottratti (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione in ordine all'omessa esclusione della recidiva, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (cfr., in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); # che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend