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Ordinanza — n. 20439/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20439/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20439/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAK LEON ENDRI nato a MOTTA DI LIVENZA il 08/02/1999 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Letto il ricorso di Levak Leon Endri; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art.640 cod. pen. pur nel difetto di artifici e raggiri è inammissibile perché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che (alle pagg. 7 e 8) descrive accuratamente i raggiri precedenti l'impossessamento, da parte del ricorrente, della vettura oggetto di truffa, prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

Regesto Legislator

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art. 240 cod. pen; Ordinanza — n. 20439/2025 — snpen · Corte di Cassazione: pen. pur nel difetto di artifici e raggiri è inammissibile perché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che (alle pagg. 7 e 8) descrive accuratamente i raggiri precedenti l'impossessamento, da parte del ricorrente, della vettura oggetto di truffa, prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

Parole chiave

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confisca del veicolo a motore azione mobiliare contratto di compravendita di veicoli stato difettoso del veicolo truffa all'assicurazione contravvenzione alla circolazione

Disposizioni normative citate

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art. 240 cod. pen
osservato che difetta l'interesse del ricorrente in relazione al secondo motivo di ricorso, che contesta la ritenuta sussistenza degli elementi richiesti dall'art. 240 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAK LEON ENDRI nato a MOTTA DI LIVENZA il 08/02/1999 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Levak Leon Endri; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art.640 cod. pen. pur nel difetto di artifici e raggiri è inammissibile perché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che (alle pagg. 7 e 8) descrive accuratamente i raggiri precedenti l'impossessamento, da parte del ricorrente, della vettura oggetto di truffa, prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). osservato che difetta l'interesse del ricorrente in relazione al secondo motivo di ricorso, che contesta la ritenuta sussistenza degli elementi richiesti dall'art. 240 cod. pen. per la confisca dell'autovettura sul rilievo che questa apparterrebbe a persona estranea al reato, la "signora Boato Sharon", in quanto nessun beneficio conseguirebbe al ricorrente dal riconoscimento della proprietà di terzi sul bene; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i