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Ordinanza — n. 20438/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20438/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20438/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCAS ALEXANDRU COSTANTIN nato il 11/05/1995 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Letto il ricorso di Mancas Alexandru Costantin; considerato che il giudizio sulla pena - oggetto dell'unico motivo di ricorso - è stato congruamente motivato (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20438/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); rilevato altresì che il ricorso è anche aspecìfico, in quanto deduce l'asserita illegalità della pena che si assume concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., senza confrontarsi con la sentenza, che non ha in alcun modo ratificato un accordo tra le parti ed ha determinato la pena nei limiti edittali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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confisca del veicolo a motore stato difettoso del veicolo abbandono del procedimento per infrazione stradale controllo di polizia lettera di vettura sanzione per violazione stradale

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
259142); rilevato altresì che il ricorso è anche aspecìfico, in quanto deduce l'asserita illegalità della pena che si assume concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCAS ALEXANDRU COSTANTIN nato il 11/05/1995 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mancas Alexandru Costantin; considerato che il giudizio sulla pena - oggetto dell'unico motivo di ricorso - è stato congruamente motivato (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); rilevato altresì che il ricorso è anche aspecìfico, in quanto deduce l'asserita illegalità della pena che si assume concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., senza confrontarsi con la sentenza, che non ha in alcun modo ratificato un accordo tra le parti ed ha determinato la pena nei limiti edittali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbr