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Ordinanza — n. 20436/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds and failure to cite relevant legal provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20436/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bonaffini Emilia inadmissible due to a lack of specific grounds and failure to cite relevant legal provisions. The appellant argued violations of procedural and substantive criminal law, but the court found the arguments generic and disconnected from the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by failing to establish a logical correlation between the reasons cited in the contested decision and those presented in the appeal.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal procedural defect logical correlation court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Letto il ricorso di Bonaffini Emilia; ritenuto che l'unico motivo oggetto del ricorso in esame, che lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
art. 648 cod. pen
in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 648 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAFFINI EMILIA nato a MESSINA il 03/10/1991 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bonaffini Emilia; ritenuto che l'unico motivo oggetto del ricorso in esame, che lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 648 cod. pen., oltre ad essere reiterativo poiché riproduce doglianze già adeguatamente disattese dal giudice di merito, è manifestamente infondato a fronte di una lineare e congrua motivazione che, con corretti argomenti logici e giuridici, indica i singoli elementi posti a base della dichiarazione di responsabilità dell'odierno ricorrente (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); considerato, inoltre, che l'anzidetto motivo è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 feb