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Ordinanza — n. 20435/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20435/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giordano Domenico inadmissible and ordered him to pay court costs. The sole ground of appeal alleged a violation of law regarding aggravated fraud but failed to meet the specific requirements of Article 591 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected the arguments as mere repetitions of those already dismissed by the Court of Appeal of Bologna without providing a concrete, reasoned critique.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it consists solely of the repetition of arguments already rejected by the lower court without offering a specific, reasoned critique that effectively confronts the reasons underlying the decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Article 591 Code of Criminal Procedure lack of specific argumentation reiteration of rejected grounds defect of motivation aggravated fraud liability Court of Cassazione ruling false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO DOMENICO nato a NAPOLI il 19/12/1973 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; s4—

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giordano Domenico; considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa aggravata, non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dal!' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pagg. 5-6 della sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ritiene che le condotte materialmente poste in essere dall'odierno ricorrente integrino gli artifici e i raggiri richiesti dalla norma incriminatrice); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbra