Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding fact-finding powers reserved to trial judges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Aielo Nino inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant argued for a reconstruction of facts regarding criminal responsibility and the application of mitigating circumstances, but the court found these grievances lacked legal basis. The decision rests on the principle that appellate courts cannot re-evaluate factual elements or substitute their own assessment for that of the trial judge, whose reasoning was deemed logically sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation lacks the power to reconstruct facts or re-evaluate the credibility of evidence, reserving such factual assessment exclusively to the trial judge who must apply statutory criteria for recidivism and mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO NINO ( CUI 02ZWQPV) nato a CATANIA il 22/11/1987 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRMO Letto il ricorso di Aiello Nino; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art.648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr., in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che la doglianza che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); osservato, inoltre, che la doglianza che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondata, in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.
5) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec