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Ordinanza — n. 20431/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible regarding recidivism aggravation under Article 133 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20431/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Mike Bagni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of recidivism, arguing it was unfounded, while the appellate court correctly applied established principles requiring a concrete assessment of the link between prior convictions and the current crime under Article 133 of the Penal Code. The court ruled that the appellate judge properly analyzed the specific circumstances to determine if the prior conduct indicated a persistent criminal inclination influencing the new offense.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The appellate court's evaluation of recidivism cannot rely solely on the gravity of facts or the time elapsed but must concretely examine the relationship between the current offense and prior convictions to verify if the previous criminal conduct indicates a persistent inclination to commit crimes that acted as a criminogenic factor.

Parole chiave

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recidivism aggravation Article 133 Penal Code criminal inclination appellate review inadmissible appeal criminogenic factor concrete assessment recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGNI MIKE nato a FIRENZE il 07/12/1978 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bagni Mike; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; che, nel caso di specie, il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha analiticamente indicato (si vedano le pagg. 1-3 della sentenza impugnata) le ragioni per cui ritenere pienamente sussistente l'aggravante in esame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbra