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Ordinanza — n. 20430/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming retroactive application of new procedural law violates principle of favoring the accused.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20430/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the new procedural mandate requirement should apply retroactively to the appellant's case. The appellant argued that the 2024 law amendment should benefit them under the principle of favoring the accused, but the court held that procedural rules follow the principle of 'tempus regit actum'. Consequently, the court ruled that the new law does not apply to acts occurring before its enactment.

Regesto Legislator

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Art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen.; Art. 2 cod. pen.: The principle of retroactive application of the more favorable law applies only to substantive criminal law, not to procedural rules governed by the principle that the law in force at the time of the act regulates the matter.

Parole chiave

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principle of favoring the accused retroactivity of procedural law tempus regit actum appellate mandate requirement inadmissibility of appeal domicilio eletto adempimento dei presupposti legali obbligo di registrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Nica Florin; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione dell'ordinanza con cui la corte di merito ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 581 comma 1-quater cod.
Art. 2 cod. pen.
114 del 9 agosto 2024 invocata dall'odierno ricorrente implicherebbe, invece, l'applicazione alla materia processuale dell'art. 2 cod.
L. 114/2024
art. 2 cod. pen
114 del 9 agosto 2024 invocata dall'odierno ricorrente implicherebbe, invece, l'applicazione alla materia processuale dell'art. 2 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927 - 01
Sentenza CEDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICA FLORIN CUI 05D8FWE nato il 02/12/1995 avverso l'ordinanza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nica Florin; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione dell'ordinanza con cui la corte di merito ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen., lamentando, in particolare, la mancata applicazione della norma processuale più favorevole - intervenuta con la L. 114/ 2024 che ha abrogato, limitatamente al mandato ad impugnare al difensore di fiducia, la norma di cui sopra - in ossequio al principio costituzionale di retroattività della legge penale favorevole, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «il principio di necessaria retroattività della disposizione più favorevole, affermato dalla sentenza CEDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, non è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali, che è regolata dal principio "tempus regit actum"» (Sez.

U, Sentenza n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927 - 01); considerato che, al momento della presentazione dell'appello in data 28 giugno 2024, l'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. imponeva a tutti i difensori di fiducia ritualmente nominati di munirsi di ulteriore specifico mandato ad appellare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado contenente una nuova dichiarazione e/o elezione di domicilio; che l'applicazione immediata della modifica apportata all'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 114 del 9 agosto 2024 invocata dall'odierno ricorrente implicherebbe, invece, l'applicazione alla materia processuale dell'art. 2 cod. pen. che, però, deve rimanere confinato all'ambito della legge penale sostanziale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i