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Ordinanza — n. 20429/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20429/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20429/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DELLA SANTINA EMANUELE nato a CREVALCORE il 30/09/1963 DELLA SANTINA CHRISTIAN nato a MODENA il 06/07/1974 SODANO MICHELE nato a PARMA il 01/04/1983 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

Regesto Legislator

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art. 642 cod. pen; Ordinanza — n. 20429/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Letti i ricorsi di Della Santina Christian e Della Santina Emanuele, presentati con unico atto a mezzo del comune difensore, e di Sodano Michele; letta la memoria della parte civile Unipol Sai S.P.A; considerato che entrambi i ricorsi prospettano una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

Parole chiave

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complessità della procedura domanda di prestazione d'assicurazione difesa penale diritto a un difensore parte al procedimento compagnie di assicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 642 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DELLA SANTINA EMANUELE nato a CREVALCORE il 30/09/1963 DELLA SANTINA CHRISTIAN nato a MODENA il 06/07/1974 SODANO MICHELE nato a PARMA il 01/04/1983 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Della Santina Christian e Della Santina Emanuele, presentati con unico atto a mezzo del comune difensore, e di Sodano Michele; letta la memoria della parte civile Unipol Sai S.P.A; considerato che entrambi i ricorsi prospettano una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Al Giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa; che anche la prospettazione, da parte dei Della Santina, della punibilità soltanto del soggetto che presenta una denuncia di sinistro non accaduto, e non già anche di chi inoltra alla Compagnia di assicurazione tale denuncia, deve ritenersi manifestamente infondata, alla lucew della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui la fattispecie prevista dall'art. 642 cod. pen. costituisce un'ipotesi di truffa e non integra un reato "proprio" attribuibile esclusivamente al titolare del rapporto assicurativo, potendo essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagnna (Cass.

Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Unipol Sai S.P.A. in persona del leg. Rappr. P.t. che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così