Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise specific legal grounds at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ruggeri Andrea inadmissible and ordered him to pay costs. The first ground was rejected because the alleged violation of procedural articles regarding evidence was not previously raised as a specific appeal reason, violating mandatory filing rules. The second and third grounds were dismissed as unfounded since the court's analysis of the false captain's ID and victim credibility was logically sound and not subject to re-evaluation on appeal. Consequently, the appeal was rejected entirely, and the appellant was condemned to pay court expenses and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 493 comma 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not correspond to those formally raised in the appeal judgment, as specific objections must be explicitly stated under penalty of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGERI ANDREA nato a SANT'ANGELO LODIGIANO il 12/08/1977 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ruggeri Andrea; ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia la violazione dell'art. 606 lett.
c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 493 comma 3 cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (cfr. pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che lamentano il difetto di prova in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen., sono manifestamente infondati a fronte di una lineare e congrua motivazione che analiticamente indica la sussistenza sia dell'elemento oggettivo che dell'elemento soggettivo della fattispecie de qua (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), in virtù dell'esibizione, da parte del ricorrente, di un falso tesserino di capitano della Guardia di Finanza, al fine di conseguire la dazione, da parte delle persone offese, di somme di denaro indicate come necessarie per l'acquisto di bolli per l'annullamento di sanzioni e verbali redatti dall'Agenzia delle Entrate: con riferimento alla censura in ordine all'asserita insufficienza dei riscontri alle dichiarazioni delle persone offese, peraltro formulata in termini generici, va ribadito che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241 - 01) e, comunque, le dichiarazioni delle persone offese possono essere assunte anche da sole quale fonte di prova, purché sottoposte ad una verifica di credibilità oggettiva e soggettiva, senza peraltro che ciò implichi la necessità di riscontri esterni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,