Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20427/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of merit regarding evidence sufficiency in money laundering conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20427/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Azzo Gianni inadmissible due to manifest unfoundedness and genericity. The appellant challenged the conviction for money laundering, arguing insufficient proof of the objective conduct and lack of qualification for theft. The court rejected these claims, affirming that the appellate court correctly applied established jurisprudence regarding subjective intent and the burden of proof in such cases.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648 cod. pen.; The appeal is inadmissible when it lacks specific grounds for challenging the conviction, as the burden lies on the accused to provide a credible explanation for the origin of possession rather than proving the source of the property.

Parole chiave

Generato dall'IA
money laundering conviction insufficient evidence burden of proof subjective intent inadmissible appeal truffa in materia di credito abuso di carte-chèques ricettazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Azzo Gianni; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Azzo Gianni; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa
Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007
CED Cass. n. 236914
35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZO GIANNI nato a LUGO il 09/07/1972 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Azzo Gianni; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., lamentando, in particolare, l'inidoneità degli elementi di prova valorizzati in sentenza a dimostrare l'elemento oggettivo della condotta di ricettazione, è del tutto generico in ordine all'accertamento della responsabilità, mentre è inammissibile per manifesta infondatezza laddove censura la mancata qualificazione del fatto come furto, atteso che nessun elemento ha offerto il ricorrente per avvalorare la prospettazione della difesa secondo cui potrebbe essere l'autore della sottrazione della carta di credito oggetto dell'imputazione: la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515); né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbraio 2025. r r DEP SITA