Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of new evidence and merit issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for a retrial and challenged the conviction's merits, but the court found these arguments either procedurally barred or lacking logical basis. Consequently, the appeals were rejected because the first ground violated the exceptional nature of retrial requests in second instance, while the others merely repeated already-dismissed factual assessments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals regarding the renewal of proceedings in the second instance are inadmissible unless the appellate judge deems the first-instance record insufficient for a decision, and appeals challenging the merits of the decision are inadmissible if they merely repeat arguments already rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMICO EUGENIO nato a CALTANISSETTA il 10/11/1958 GIARRATANA MICHELE nato a CALTANISSETTA il 29/09/1974 CUSIMANO CRISTIAN nato a CALTANISSETTA il 12/08/1985 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Amico Eugenio, Giarratana Michele e Cusimano Cristian; considerato che il primo motivo del ricorso dell'Amico, con il quale lo stesso ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (motivo comune peraltro anche ad argomentazioni poste dal Giarritano a sostegno del suo ricorso) è inammissibile, in quanto la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.
U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 26682001), ipotesi che non ricorre nel caso di specie, alla luce delle valutazioni espresse in sentenza dalla Corte territoriale; che il secondo motivo del ricorso dell'Amico ed i primi motivi dei ricorsi del Cusimano e del Giarratana sono inammissibili in quanto attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, peraltro reiterando valutazioni già disattese con argomentazioni prive di vizi logici dalla sentenza impugnata in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei riconoscimenti da questa effettuati (ricorsi del Cusimano e del Giarratana) o all'attendibilità dell'alibi proposto dall'Amico e non illogicamente ritenuto in sentenza privo di qualsiasi attendibile riscontro probatorio; che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ai ricorrenti, al pari della quantificazione della pena, è giustificata da motivazione fondata sulle modalità del fatto e sui precedenti penali dei ricorrenti, tutti sottoposti alla sorveglianza speciale, motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così