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Ordinanza — n. 20424/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against re-evaluating lower court factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20424/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Paruta inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Paruta argued that the Court of Appeal of Messina erred in assigning criminal liability under Articles 636 and 639-bis of the Penal Code based on a different reading of procedural data and historical facts. The court rejected this, citing the principle of preclusion which forbids the Cassation from re-evaluating the logical consistency of the lower court's reasoning or substituting its own assessment of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The Court of Cassation is precluded from re-evaluating the factual findings or the logical coherence of the lower court's reasoning, and thus must declare appeals challenging the factual basis of a conviction inadmissible.

Parole chiave

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preclusion principle Cassation jurisdiction factual findings criminal liability logical reasoning uso comune accresciuto diritto di libero pascolo proprietà pubblica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 636 cod. pen.
Art. 639-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARUTA ANTONIO nato a NOVARA DI SICILIA il 31/08/1965 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso dì Paruta Antonio; ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui agli artt. 636, 639-bis cod. pen. sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e dì una differente ricostruzione storica dei fatti, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di Cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quelle dei giudici di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01) che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr. in particolare, le pagg. 3-4 della sentenza impugnata ove il giudice ha adeguatamente indicato gli elementi di fatto e di diritto allaluce dei quali si è affermata la responsabilità dell'odierno ricorrente) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febb