Criminal appeal dismissed for inadmissibility; improper attempted robbery conviction upheld against attempted theft claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Vecliuc Mihai Alexandru inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued that his conviction for attempted improper robbery was legally flawed and should have been reclassified as attempted theft. The court rejected this claim as reiterative and contrary to established case law regarding the definition of attempted improper robbery without successful property deprivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.; Art. 607 c.p.: The attempt of improper robbery is punishable even without the successful deprivation of property, provided the agent maintained violent or threatening conduct after the direct action to take possession.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECLIUC MIHAI ALEXANDRU nato il 17/07/1998 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Vecliuc Mihai Alexandru; ritenuto che il motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di tentata rapina impropria, in particolare lamentando la mancata derubricazione del fatto nel delitto di furto tentato, oltre ad essere reiterativo, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale «è configurabile il tentativo di rapina impropria, e non quello di tentato furto in concorso con la violenza o la minaccia, anche in assenza dell'avvenuta sottrazione della cosa, quando l'agente mantenga una condotta violenta o minacciosa dopo l'azione diretta a impossessarsi della cosa altrui che non sia però riuscito a sottrarre». (ex multis:
Sez. 2, n. 22661 del 19/05/2010, Tushe, Rv. 247431 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbraio