Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise procedural defects in appeal and merits arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected because the appellant failed to raise the procedural defect regarding the citation deadline during the appeal act, rendering it a relative nullity that was waived. The remaining grounds were dismissed as they exclusively addressed the merits of the decision, which the lower court had adequately justified based on the offender's personality and the victim's ownership of the damaged vehicle. Consequently, the appeal was rejected without examining the substantive arguments on sentencing or the right to substitute the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 181 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: Procedural defects not raised in the appeal act constitute relative nullities and are waived, while merits arguments are inadmissible on cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASATI RENATO CESARE nato a VILLANTERIO il 21/07/1945 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Casati Renato Cesare, ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non dedotto con l'atto di appello. Il ricorrente, infatti, ha ricevuto notifica del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo, pur nel mancato rispetto del termine a comparire, tanto che il processo veniva rinviato per la successiva udienza , in occasione della quale il Tribunale ha riconosciuto la ritualità della notifica, e nulla ha dedotto la difesa, limitatasi a produrre documentazione medica, pur senza chiedere alcun rinvio.
Ne consegue che, avendo il Casati comunque ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio per la prima udienza, ogni eventuale persistente vizio concernente i termini a comparire costituisce una nullità relativa, sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181 cod. proc. pen., e non una nullità assoluta, configurabile solo in caso di omessa citazione dello stesso (Sez. 6, n. 39021 del 15/04/2013, B., Rv. 257098 - 01); (Sez. 6, n. 34629 del 27/06/2008, Pelizza, Rv. 240704 - 01). che anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili perché attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, che ha reso adeguatamente conto, senza incorrere in vizio logico alcuno, sia del trattamento sanzionatorio, giustificando il lieve discostamento dal minimo edittale con l'entità dei danni arrecati alla persona offesa e con la capacità a delinquere manifestata dall'imputato, sia il rigetto della richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, con l'impossibilità di formulare una prognosi di rispetto ,da parte del ricorrente, delle prescrizione imposte, alla luce della sua personalità, quale emergente dalla pluralità e dalla natura dei suoi numerosi precedenti penali; che è inammissibile, infine, anche l'ultimo motivo di ricorso, atteso che dallo stesso capo di imputazione, oltre che dalle deposizioni testimoniali riferite in sentenza, emerge che il querelante Volpi Paolo era il proprietario della vettura oggetto di danneggiamento, circostanza solo in questa sede contestata dal ricorrente, e, come tale, titolare del diritto di querela; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso