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Ordinanza — n. 20421/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing comparison as discretionary merit issue lacking arbitrariness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20421/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Papale Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's decision on the comparison between mitigating and aggravating circumstances, arguing the generic mitigating factors did not prevail. The court ruled that this evaluation is a discretionary act of the trial judge, which falls outside cassation review unless it involves arbitrariness or illogical reasoning, finding the lower court's motivation sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 363, n. 1, lett. a) c.p.p.; The cassation court lacks jurisdiction to review discretionary sentencing comparisons unless the judgment is arbitrary or illogical, as such evaluations belong to the trial judge's merit phase.

Parole chiave

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cassation jurisdiction sentencing discretion mitigating circumstances aggravating circumstances inadmissible appeal merit review arbitrariness standard attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 363, n. 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPALE GIUSEPPE nato a CATANIA il 04/06/1988 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Papale Giuseppe; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze - con particolare riferimento alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti - è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 2 della motivazione della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbraio