Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise defense rights and merits review grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Zarro Mariano inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for violation of law regarding the lack of a formal complaint and infringement of defense rights due to missing procedural copies. The court rejected these claims, noting the complaint was evident in the prosecutor's documents, the defense issue was not properly raised in the appeal, and the merits review exceeded cassation powers.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.; Art. 640 cod. pen. The appeal is inadmissible if grounds are not specifically deduced in the appeal or if the cassation court exceeds its powers by re-evaluating factual findings reserved for the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARRO MARIANO nato a AVELLINO il 24/07/1955 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
UPP non ha provveduto Letti il ricorso di Zarro Mariano e la memoria successivamente dallo stesso presentata, recante la data del 17/1/2025, rilevato che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al difetto di querela in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione dell'inequivoca volontà di punizione del colpevole correttamente riconosciuta dalla sentenza impugnata all'atto presentato dalla persona offesa Muzzioli Antonio alla Procura della Repubblica, contenente le espressioni "querela" ed "invoco giustizia"; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione del diritto di difesa per non aver ricevuto dalla cancelleria copia di tutti gli atti del procedimento richiesti, è inammissibile in quanto non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - a fronte di una sentenza che riconosce nell'imputato l'autore materiale del reato sul rilievo che si è assicurato il profitto degli artifici e raggiri incassando la somma portata dall'assegno ricevuto dalla persona offesa sul proprio conto corrente - prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369); che la sentenza impugnata è immune da vizi logici eo giuridici laddove ha giustificato la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno in favore della parte civile sul rilievo che nessun elemento era stato dedotto al fine di dimostrare "la gravosità o l'impossibilità dell'adempimento per l'imputato"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de