Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding sentencing and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Vingelli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly weigh mitigating circumstances against aggravating factors and imposed an excessive sentence. The court rejected these claims, noting that the territorial court correctly applied statutory criteria for habitual delinquency and that sentencing discretion allows for general expressions of congruity without detailed reasoning unless the penalty vastly exceeds the statutory minimum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 81, 99 cod. pen.: The Court of Cassation holds that the lower court's sentencing discretion is valid when it relies on statutory criteria for habitual delinquency and recidivism, requiring only general expressions of congruity unless the penalty significantly exceeds the statutory minimum.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINGELLI SALVATORE nato a NAPOLI il 28/08/1970 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Vingelli Salvatore; osservato che il primo motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti, alla mancata esclusione della recidiva ed alla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva dal ricorrente - è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha valorizzato la pluralità di condanne per reati contro il patrimonio, riportate dal ricorrente, con una crescente pericolosità che ha portato alla dichiarazione di delinquente abituale, così implicitamente giustificando la mancata esclusione della recidiva ed il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti con quelle aggravanti, nonché il lieve scostamento della pena base dal minimo edittale.
Giova a tal proposito ricordare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 - dep. 21/07/2017, Mastro e altro, Rv. 27124301). ritenuto che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mera apparenza della motivazione in ordine all'aumento di pena per la continuazione ex art. 81 comma 2 cod. pen., (di un anno di reclusione, sulla pena base di sei anni di reclusione), atteso che in considerazione del riconoscimento della recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen. la sentenza impugnata ha correttamente richiamato, invece, la prescrizione di cui al comma 4 dell'art. 81 cit., peraltro disponendo un aumento della pena per la continuazione in misura anche inferiore a quella (di un terzo della pena stabilita per il reato più grave) indicata come minima dalla norma predetta. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso