Cassation court dismisses appeal for minor offense mitigation due to court's finding of serious violence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by El Baz Abdelkbir inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant sought a mitigating circumstance for the minor nature of the crime under Article 628 of the Penal Code, relying on a Constitutional Court interpretation. The court rejected this request because the lower court explicitly characterized the violence and resulting injuries as 'very serious,' thereby negating the necessary conditions for the mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; The mitigating circumstance of minor offense requires the court to assess the nature and consequences of the act; if the lower court explicitly finds the violence and damage to be very serious, the statutory prerequisites for applying the minor offense mitigation are not met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BAZ ABDELKBIR nato il 15/01/1974 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di El Baz Abdelkbir; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si richiede l'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto con riferimento al reato ex art.628 cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente in base all'intervenuta pronuncia n. 86 del 2024 della Corte costituzionale, è manifestamente infondato poiché, secondo l'interpretazione della Consulta, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, il giudice deve considerare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo» e, nel caso di specie, la Corte territoriale ha esplicitamente definito i fatti "molto gravi, anche per il quantitativo di violenza esercitata" e delle lesioni cagionate alla persona offesa, così mostrando, inequivocabilmente, la ritenuta insussistenza dei presupposti per l'applicazione della diminuente de qua; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbraio 2025.