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Ordinanza — n. 20417/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise grounds in appeal stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20417/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Alabadi Mahdi inadmissible and ordered him to pay costs. The court found that the sole ground raised, alleging a violation of the ne bis in idem principle, was not previously deduced as an appeal reason, violating procedural requirements. Consequently, the court rejected the claim based on established jurisprudence distinguishing disciplinary sanctions from criminal penalties.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Appeals must be filed within the prescribed time limits and include all grounds for appeal; failure to raise a ground in the appeal stage renders it inadmissible in cassation.

Parole chiave

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ne bis in idem violation disciplinary sanctions procedural inadmissibility appeal grounds requirement Cassation procedure divieto di doppia punibilità motivazione inadeguata delle censure costituzionali infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1645 del 12/11/2019, dep. 2020, Montella, Rv. 278099 - 01
Corte Europea dei diritti dell'uomo, Grande Stevens contro Italia, 4 marzo 2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALABADI MAHDI nato il 05/03/1990 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alabadi Mahdi; ritenuto che l'unico motivo oggetto di ricorso, che deduce il difetto di motivazione e la violazione del principio del ne bis in idem, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (cfr. pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che, inoltre, il suddetto motivo è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «non integra una violazione del principio del "ne bis in idem" l'irrogazione, per il medesimo fatto oggetto di sanzione penale, di una sanzione disciplinare che, per qualificazione giuridica, natura e grado di severità non può essere equiparata a quella penale, secondo l'interpretazione data dalla sentenza emessa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nella causa "Grande Stevens contro Italia" del 4 marzo 2014» (Sez. 6, n. 1645 del 12/11/2019, dep. 2020, Montella, Rv. 278099 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febb