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Ordinanza — n. 20416/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20416/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Duak David Kofi inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued that the lower court failed to reclassify robbery as theft due to a lack of violence, but the court found this argument merely repetitive of points already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the specific, reasoned critique required by law to overcome the threshold for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing a concrete, specific critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation reiteration of rejected points criminal procedure code court of cassation reati violenti rapina qualificata tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUAH DAVID KOFI nato il 15/05/1994 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Duak David Kofi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del delitto di rapina impropria in quello di furto, affermando l'assenza dell'elemento della violenza, non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata ove, con congrua e non illogica motivazione, il giudice di appello, confrontandosi con le risultanze processuali, ritiene sia stata esercitata violenza fisica dal Duad per conseguire l'uscita dall'esercizio commerciale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbra