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Ordinanza — n. 20415/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and repetition of rejected grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20415/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Rizzi inadmissible and ordered him to pay court costs. Rizzi argued that the Court of Appeal violated procedural rules regarding the identification of the defendant, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide a concrete, reasoned critique distinct from previous submissions, rendering it legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds already rejected without offering a specific, reasoned critique that effectively confronts the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of grounds lack of specific argumentation procedural requirements Court of Cassazione abbandono del posto di lavoro licenziamento per motivi economici distacco di lavoratori

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
pen., in particolare contestando l'individuazione dell'odierno ricorrente, non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett.
Art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Rizzi Francesco; considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la violazione degli art. 606 comma 1 lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI FRANCESCO nato a COLORNO il 17/04/1973 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rizzi Francesco; considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la violazione degli art. 606 comma 1 lett.

c) ed e) cod. proc. pen., in particolare contestando l'individuazione dell'odierno ricorrente, non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag. 2, laddove il giudice di appello illustra non illogicamente le ragioni della ritenuta attendibilità del riconoscimento effettuato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbraio