Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise generic mitigating circumstances at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Kaja Xhulio inadmissible because the sole ground contested the non-application of generic mitigating circumstances. The appellant failed to specifically raise this issue during the second instance proceedings, violating the mandatory requirement of Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the request for review, ruling that the lower court's sentencing decision was sufficiently motivated and legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.; An appeal is inadmissible if the grounds raised in the cassation petition were not previously deduced as specific grounds of appeal, as the second instance judgment must be respected unless it lacks legal motivation or violates fundamental principles.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAJA XHULIO nato il 24/02/1991 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Kaja Xhulio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo dì appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (cfr. pag. 9), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata) in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbrai