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Ordinanza — n. 20412/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it relies solely on factual re-evaluation outside cassation powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20412/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Lleshi Bledar inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued for a violation of law regarding criminal liability, but the court found the complaint consisted exclusively of a different factual reconstruction of the events. Consequently, the court ruled that cassation courts lack the power to re-evaluate evidence or alter the factual findings made by the appellate judges.

Regesto Legislator

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Art. 366-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own factual assessment for that of the appellate court; appeals based solely on a different factual reconstruction are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited appellate court findings criminal liability assessment cassation powers limitation danneggiamento pubblica istigazione a delinquere infrazioni contro i beni culturali

Disposizioni normative citate

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Art. 366-bis c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LLESHI BLEDAR nato il 19/09/1981 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; v

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lleshi Bledar; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art.635 cod. pen., non è consentito poiché è articolato esclusivamente in fatto e sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di una differente ricostruzione storica dei fatti e, pertanto, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; considerato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascritto all'odierna ricorrente (cfr. pagg. 1-2 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbr