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Ordinanza — n. 20411/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation under Art. 591 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20411/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Alberto Vecchi inadmissible and ordered him to pay costs. The court found the sole ground of appeal, challenging the manifest illogic of the lower court's reasoning, failed to meet the specific requirements of Article 591 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the arguments were deemed mere repetitions of those already rejected at the appellate level without providing a concrete, distinct critique.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without offering a specific, concrete, and argumentative critique distinct from the original decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest illogic reiteration of arguments Code of Criminal Procedure specific argumentation abuso della licenza e delle targhe restrizioni accessorie porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen., non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett.
art. 707 cod. pen
Letto il ricorso di Vecchi Alberto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la manifesta illogicità della motivazione e la nullità della sentenza che afferma la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECCHI ALBERTO nato a FERRARA il 04/10/1970 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vecchi Alberto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la manifesta illogicità della motivazione e la nullità della sentenza che afferma la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata ove, con congrui e non illogici argomenti, si afferma l'illegittimità del possesso degli strumenti sequestrati); rilevato che il secondo ricorso allegato risulta inconferente rispetto alla sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbraio