Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20410/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against acquittal for non-crime, ruling no prejudice exists when material facts are absent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20410/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Burattini Christian inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Burattini argued the lower court's acquittal was illogical because it found no material conduct for fraud while citing a lack of psychological elements. The court ruled that such an acquittal causes no prejudice to the appellant, making the appeal devoid of interest under established case law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 652, 654 cod. proc. pen.; An appeal against an acquittal for non-crime is inadmissible due to lack of interest when the decision lacks material conduct, as it excludes any prejudice for the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
acquittal for non-crime lack of material conduct lack of interest appeal prejudice exclusion criminal procedure code abbandono del procedimento per truffa truffa all'assistenza sociale truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 652 cod. proc. pen.
Art. 654 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, Sentenza n. 6692 del 16/12/2014
(Sez. 6, Sentenza n. 6692 del 16/12/2014, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURATTINI CHRISTIAN nato a BOLOGNA il 26/04/1976 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Burattini Christian; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, il Burattini deduce l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata con la quale, in riforma della sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto colpevole del reato di truffa, è stato assolto con la formula "perché il fatto non costituisce reato", pur nell' assenza di una condotta materiale nella presunta frode, alla quale sarebbe dovuta conseguire "non aver commesso il fatto"; rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, è inammissibile per carenza d'interesse il ricorso dell'imputato avverso la sentenza di assoluzione "perchè il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perchè il fatto non sussiste", ove la sentenza impugnata sia affetta da una palese incoerenza della decisione assolutoria con la motivazione e, pur escludendo la prova dell'elemento oggettivo del reato, assolva ritenendo carente il profilo psicologico, perchè ciò esclude ogni pregiudizio per l'impugnante. (Sez. 6, Sentenza n. 6692 del 16/12/2014, Rv. 262393; in motivazione la Corte ha precisato che, sebbene gli artt. 652 e 654 cod. proc. pen. attribuiscono efficacia vincolante nel giudizio civile o amministrativo alla sentenza penale, compete sempre al giudice civile il potere di accertare autonomamente con pienezza di cognizione i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 fe