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Ordinanza — n. 20402/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20402/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20402/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BRIZZI COSIMO nato a CAVA DE TIRRENI il 12/07/1971 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Letto il ricorso di Di Brizzi Cosimo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il difetto della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pag. 6-9 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ha indicato i singoli elementi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio, anche mediante l'espresso richiamo a quanto sostenuto dal giudice di prime cure; va ribadito, infatti, che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez.

Regesto Legislator

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art. 648-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20402/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 648-bis cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pag. 6-9 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ha indicato i singoli elementi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio, anche mediante l'espresso richiamo a quanto sostenuto dal giudice di prime cure; va ribadito, infatti, che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione appropriazione indebita di fondi riciclaggio di denaro riciclaggio di capitali riciclaggio di rifiuti inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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art. 648-bis cod. pen
Letto il ricorso di Di Brizzi Cosimo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il difetto della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 648-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BRIZZI COSIMO nato a CAVA DE TIRRENI il 12/07/1971 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Brizzi Cosimo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il difetto della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pag. 6-9 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ha indicato i singoli elementi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio, anche mediante l'espresso richiamo a quanto sostenuto dal giudice di prime cure; va ribadito, infatti, che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615); considerato che la doglianza avente ad oggetto la riduzione della pena mediante la riqualificazione del fatto con il riconoscimento della fattispecie tentata, non è consentita poiché, oltre ad essere prospettata in termini del tutto generici, risulta reiterativa di argomentazioni già adeguatamente disattese dal giudice di merito il quale, conformandosi con i principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, ha effettuato una corretta qualificazione di riciclaggio consumato (cfr. pagg- 9-11 della sentenza impugnata); che «il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità (Sez. 2, n. 35439 del 15/06/2021, Gambino, Rv. 281963 - 01; in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di riciclaggio consumato nei confronti di due soggetti sorpresi nell'atto di smontare parti di veicolo provento di furto);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de