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Ordinanza — n. 20295/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20295/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20295/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDERBEGANI FABIO nato a LECCO il 06/02/1962 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; I. Letto il ricorso di Fabio Anderbegani; considerato che i motivi di ricorso riproducono le censure già formulate con l'atto di appello, senza confrontarsi con la motivazione d'appello e ricadendo nella medesima genericità già evidenziata nella sentenza impugnata (pg. 6); osservato che la sentenza impugnata ha respinto, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica le argomentazioni difensive, dando luogo ad una "doppia conforme" delle due sentenze di merito, da leggersi congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), da cui inevitabilmente discende, in relazione a ciascun motivo di impugnazione, la manifesta infondatezza per le seguenti ragioni: - quanto al primo motivo (primo capo di imputazione) non è manifestamente illogico il ragionamento adottato dalla Corte di appello, che ha ribadito la responsabilità dell'imputato per aver utilizzato (o consentito l'utilizzazione) del documento portante la propria fotografia — come risulta dal raffronto con il cartellino anagrafico identificativo - per le operazioni di apertura del conto e la richiesta di finanziamento a favore di Prestiamoci s.p.a.; né presenta alcun profilo di illogicità l'identificazione dell'imputato a seguito dei plurimi riconoscimenti indicati in motivazione o a seguito del confronto tra il fotosegnalamento relativo all'Anderbegani e l'immagine del selfie inviato da costui alla finanziaria, reggendo in mano la carta d'identità (falsa) utilizzata per perpetrare la truffa; - quanto al secondo motivo (secondo capo di imputazione) la già comprovata identità tra l'imputato (identificato come sopra) e la fotografia apposta sul documento falso intestato a Taormina, ed utilizzato nella procedura amministrativa, consente di confermare la sostituzione dell'Anderbegani all'identità del Taormina, con ciò realizzando il reato contestato; - quanto infine al terzo motivo, la Corte ha fatto corretto uso del principio giurisprudenziale, che corrisponde ad una massima di logica, per cui il possesso del documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità integri la fattispecie di cui all'art. 497 bis, secondo comma, cod. pen.; rilevato pertanto che il ricorso è inammissibile con condanna del ricorrente a pagare le spese processuali e la somma di C 3.000 alla Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20295/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Fabio Anderbegani; considerato che i motivi di ricorso riproducono le censure già formulate con l'atto di appello, senza confrontarsi con la motivazione d'appello e ricadendo nella medesima genericità già evidenziata nella sentenza impugnata (pg. 6); osservato che la sentenza impugnata ha respinto, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica le argomentazioni difensive, dando luogo ad una "doppia conforme" delle due sentenze di merito, da leggersi congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), da cui inevitabilmente discende, in relazione a ciascun motivo di impugnazione, la manifesta infondatezza per le seguenti ragioni: - quanto al primo motivo (primo capo di imputazione) non è manifestamente illogico il ragionamento adottato dalla Corte di appello, che ha ribadito la responsabilità dell'imputato per aver utilizzato (o consentito l'utilizzazione) del documento portante la propria fotografia — come risulta dal raffronto con il cartellino anagrafico identificativo - per le operazioni di apertura del conto e la richiesta di finanziamento a favore di Prestiamoci s.p.a.; né presenta alcun profilo di illogicità l'identificazione dell'imputato a seguito dei plurimi riconoscimenti indicati in motivazione o a seguito del confronto tra il fotosegnalamento relativo all'Anderbegani e l'immagine del selfie inviato da costui alla finanziaria, reggendo in mano la carta d'identità (falsa) utilizzata per perpetrare la truffa; - quanto al secondo motivo (secondo capo di imputazione) la già comprovata identità tra l'imputato (identificato come sopra) e la fotografia apposta sul documento falso intestato a Taormina, ed utilizzato nella procedura amministrativa, consente di confermare la sostituzione dell'Anderbegani all'identità del Taormina, con ciò realizzando il reato contestato; - quanto infine al terzo motivo, la Corte ha fatto corretto uso del principio giurisprudenziale, che corrisponde ad una massima di logica, per cui il possesso del documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità integri la fattispecie di cui all'art. 497 bis, secondo comma, cod. pen.; rilevato pertanto che il ricorso è inammissibile con condanna del ricorrente a pagare le spese processuali e la somma di C 3.000 alla Cassa delle ammende.

Parole chiave

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contravvenzione per violazione edilizia reati contro la tranquillità pubblica abusivismo edilizio divieto di costruzione di diritto pubblico norme edilizie comunali agitazione politica
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDERBEGANI FABIO nato a LECCO il 06/02/1962 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; I.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fabio Anderbegani; considerato che i motivi di ricorso riproducono le censure già formulate con l'atto di appello, senza confrontarsi con la motivazione d'appello e ricadendo nella medesima genericità già evidenziata nella sentenza impugnata (pg. 6); osservato che la sentenza impugnata ha respinto, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica le argomentazioni difensive, dando luogo ad una "doppia conforme" delle due sentenze di merito, da leggersi congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), da cui inevitabilmente discende, in relazione a ciascun motivo di impugnazione, la manifesta infondatezza per le seguenti ragioni: - quanto al primo motivo (primo capo di imputazione) non è manifestamente illogico il ragionamento adottato dalla Corte di appello, che ha ribadito la responsabilità dell'imputato per aver utilizzato (o consentito l'utilizzazione) del documento portante la propria fotografia — come risulta dal raffronto con il cartellino anagrafico identificativo - per le operazioni di apertura del conto e la richiesta di finanziamento a favore di Prestiamoci s.p.a.; né presenta alcun profilo di illogicità l'identificazione dell'imputato a seguito dei plurimi riconoscimenti indicati in motivazione o a seguito del confronto tra il fotosegnalamento relativo all'Anderbegani e l'immagine del selfie inviato da costui alla finanziaria, reggendo in mano la carta d'identità (falsa) utilizzata per perpetrare la truffa; - quanto al secondo motivo (secondo capo di imputazione) la già comprovata identità tra l'imputato (identificato come sopra) e la fotografia apposta sul documento falso intestato a Taormina, ed utilizzato nella procedura amministrativa, consente di confermare la sostituzione dell'Anderbegani all'identità del Taormina, con ciò realizzando il reato contestato; - quanto infine al terzo motivo, la Corte ha fatto corretto uso del principio giurisprudenziale, che corrisponde ad una massima di logica, per cui il possesso del documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità integri la fattispecie di cui all'art. 497 bis, secondo comma, cod. pen.; rilevato pertanto che il ricorso è inammissibile con condanna del ricorrente a pagare le spese processuali e la somma di C 3.000 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così eciso in Roma, il 04/02/2025 Il Con igliere Estensore DEPOSITATA Il Presi