Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20294/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20294/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20294/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOGDAN LORENZO nato il 09/11/1972 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Lorenzo Bogdan; considerato che i motivi attinenti all'episodio di cui al capo B, hanno trovato adeguata risposta nella sentenza d'appello (cfr. pg 3 e 4, in particolare, ove il fatto viene puntualmente e compiutamente ricostruito ed inquadrato dalla Corte, escludendosi la parcellizzazione fattuale proposta nell'atto di appello, ed ove le circostanze -invocate con i motivi aggiunti- vengono correttamente escluse alla luce del contributo fornito, della prossimità dell'imputato alla vittima nel corso dell'azione violenta e della complessiva gravità del fatto) di tal che, riproposti ora senza accenti di novità, essi sono connotati da genericità, condannando conseguentemente il ricorso, in parte qua all'inammissibilità, a fronte di una "doppia conforme" (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), non scalfita dalla mera proposizione di ricostruzioni alternative. osservato, quanto alle residue doglianze, che esse non sono consentite, quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. (perché non formulate in grado d'appello), e son comunque nel restoxanifestamente infondate (in quanto la pena è stata detA21Arm-rdtd rArrim-o edittale, non richiedendosi perciò specifica motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20294/2025 — snpen · Corte di Cassazione: pg 3 e 4, in particolare, ove il fatto viene puntualmente e compiutamente ricostruito ed inquadrato dalla Corte, escludendosi la parcellizzazione fattuale proposta nell'atto di appello, ed ove le circostanze -invocate con i motivi aggiunti- vengono correttamente escluse alla luce del contributo fornito, della prossimità dell'imputato alla vittima nel corso dell'azione violenta e della complessiva gravità del fatto) di tal che, riproposti ora senza accenti di novità, essi sono connotati da genericità, condannando conseguentemente il ricorso, in parte qua all'inammissibilità, a fronte di una "doppia conforme" (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), non scalfita dalla mera proposizione di ricostruzioni alternative. osservato, quanto alle residue doglianze, che esse non sono consentite, quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. (perché non formulate in grado d'appello), e son comunque nel restoxanifestamente infondate (in quanto la pena è stata detA21Arm-rdtd rArrim-o edittale, non richiedendosi perciò specifica motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
segno di dominio pubblico pubblica intimidazione segno che può indurre in errore annunci pubblici prestazione volta a promuovere l'immagine di terzi propaganda elettorale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOGDAN LORENZO nato il 09/11/1972 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lorenzo Bogdan; considerato che i motivi attinenti all'episodio di cui al capo B, hanno trovato adeguata risposta nella sentenza d'appello (cfr. pg 3 e 4, in particolare, ove il fatto viene puntualmente e compiutamente ricostruito ed inquadrato dalla Corte, escludendosi la parcellizzazione fattuale proposta nell'atto di appello, ed ove le circostanze -invocate con i motivi aggiunti- vengono correttamente escluse alla luce del contributo fornito, della prossimità dell'imputato alla vittima nel corso dell'azione violenta e della complessiva gravità del fatto) di tal che, riproposti ora senza accenti di novità, essi sono connotati da genericità, condannando conseguentemente il ricorso, in parte qua all'inammissibilità, a fronte di una "doppia conforme" (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), non scalfita dalla mera proposizione di ricostruzioni alternative. osservato, quanto alle residue doglianze, che esse non sono consentite, quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. (perché non formulate in grado d'appello), e son comunque nel restoxanifestamente infondate (in quanto la pena è stata detA21Arm-rdtd rArrim-o edittale, non richiedendosi perciò specifica motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Oeciso in Roma, il 04/02/2025 Il Cons