Ordinanza — n. 20293/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTAGINE GIOVANNI nato a CERIGNOLA il 05/04/1963 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Giovanni Cartagine; considerato che il primo motivo, che contesta in maniera del tutto generica il vizio di legge in relazione all'affermazione di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio, non si confronta effettivamente con la motivazione (pg. 5 e 6): - quanto al primo aspetto, viene ribadito in sentenza, oltre alla sistematicità della condotta, che rende implausibile l'uso del veicolo ad opera di terzi, altresì la mancata ostensione di una spiegazione alternativa da parte dell'imputato, aspetto sul quale il ricorso si limita ad una affermazione ("Caltagirone ... si è sempre dichiarato estraneo ai fatti" - pg.2) smentita dalla sentenza; - quanto all'aspetto sanzionatorio, il motivo, da un lato, è meramente ripetitivo di analoga doglianza, cui la Corte ha risposto, evidenziando la mitezza del trattamento irrogato, tanto in relazione alla pena base, quanto in considerazione del modesto aumento per la continuazione; dall'altro (mancata applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen.) il motivo non è consentito, in quanto formulato in questa sede per la prima volta, in violazione del principio devolutivo; osservato, infine, che l'ultimo motivo (pg.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20293/2025 — snpen · Corte di Cassazione: deduce, nel prisma del vizio motivazionale, generiche lagnanze che non attingono alla critica di legittiimità e che non sono pertanto consentite (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTAGINE GIOVANNI nato a CERIGNOLA il 05/04/1963 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giovanni Cartagine; considerato che il primo motivo, che contesta in maniera del tutto generica il vizio di legge in relazione all'affermazione di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio, non si confronta effettivamente con la motivazione (pg. 5 e 6): - quanto al primo aspetto, viene ribadito in sentenza, oltre alla sistematicità della condotta, che rende implausibile l'uso del veicolo ad opera di terzi, altresì la mancata ostensione di una spiegazione alternativa da parte dell'imputato, aspetto sul quale il ricorso si limita ad una affermazione ("Caltagirone ... si è sempre dichiarato estraneo ai fatti" - pg.2) smentita dalla sentenza; - quanto all'aspetto sanzionatorio, il motivo, da un lato, è meramente ripetitivo di analoga doglianza, cui la Corte ha risposto, evidenziando la mitezza del trattamento irrogato, tanto in relazione alla pena base, quanto in considerazione del modesto aumento per la continuazione; dall'altro (mancata applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen.) il motivo non è consentito, in quanto formulato in questa sede per la prima volta, in violazione del principio devolutivo; osservato, infine, che l'ultimo motivo (pg.
4) deduce, nel prisma del vizio motivazionale, generiche lagnanze che non attingono alla critica di legittiimità e che non sono pertanto consentite (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il C