Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20291/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20291/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20291/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIOTTA GIUSEPPE nato a BAGHERIA il 30/05/1954 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Giuseppe Aliotta; considerato che l'unico motivo di ricorso ricomprende una pluralità di doglianze, riproposte tuttavia in maniera del tutto generica, ipotetica e valutativa che finisce per non confrontarsi effettivamente con la pronuncia d'appello, che ha dato luogo ad una 'doppia conforme' tanto sui profili di responsabilità che su quelli sanzionatori; ritenuto che il ricorso, laddove affronta questioni attinenti alla responsabilità, si limita a formulare interpretazioni alternative dei fatti, senza elevare il tenore della critica alla soglia della legittimità (ad esempio, senza individuare reali illogicità manifeste o contraddizioni del tessuto ricostruttivo del fatto); osservato, inoltre, che il ricorso rimane generico sui vari aspetti del trattamento sanzionatorio (artt. 62 bist_131 bis misura della pena), senza )4. / formulare critiche che attingano alla legittimità e senza considerare che il trattamento sanzionatorio è 'terreno' riservato al giudice di merito, il cui giudizio non può in questa sede essere rivalutato se si esprima in una motivazione scevra, come nel caso di specie, di contraddizioni o di manifeste illogicità, invero nemmeno chiaramente dedotte con il ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20291/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 62 bist_131 bis misura della pena), senza )4. / formulare critiche che attingano alla legittimità e senza considerare che il trattamento sanzionatorio è 'terreno' riservato al giudice di merito, il cui giudizio non può in questa sede essere rivalutato se si esprima in una motivazione scevra, come nel caso di specie, di contraddizioni o di manifeste illogicità, invero nemmeno chiaramente dedotte con il ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
controllo della commisurazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda sanzione sproporzionata motivi di cassazione sanzione sostitutiva revisione della sentenza penale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIOTTA GIUSEPPE nato a BAGHERIA il 30/05/1954 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Aliotta; considerato che l'unico motivo di ricorso ricomprende una pluralità di doglianze, riproposte tuttavia in maniera del tutto generica, ipotetica e valutativa che finisce per non confrontarsi effettivamente con la pronuncia d'appello, che ha dato luogo ad una 'doppia conforme' tanto sui profili di responsabilità che su quelli sanzionatori; ritenuto che il ricorso, laddove affronta questioni attinenti alla responsabilità, si limita a formulare interpretazioni alternative dei fatti, senza elevare il tenore della critica alla soglia della legittimità (ad esempio, senza individuare reali illogicità manifeste o contraddizioni del tessuto ricostruttivo del fatto); osservato, inoltre, che il ricorso rimane generico sui vari aspetti del trattamento sanzionatorio (artt. 62 bist_131 bis misura della pena), senza )4. / formulare critiche che attingano alla legittimità e senza considerare che il trattamento sanzionatorio è 'terreno' riservato al giudice di merito, il cui giudizio non può in questa sede essere rivalutato se si esprima in una motivazione scevra, come nel caso di specie, di contraddizioni o di manifeste illogicità, invero nemmeno chiaramente dedotte con il ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Co s