Ordinanza — n. 20291/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIOTTA GIUSEPPE nato a BAGHERIA il 30/05/1954 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Giuseppe Aliotta; considerato che l'unico motivo di ricorso ricomprende una pluralità di doglianze, riproposte tuttavia in maniera del tutto generica, ipotetica e valutativa che finisce per non confrontarsi effettivamente con la pronuncia d'appello, che ha dato luogo ad una 'doppia conforme' tanto sui profili di responsabilità che su quelli sanzionatori; ritenuto che il ricorso, laddove affronta questioni attinenti alla responsabilità, si limita a formulare interpretazioni alternative dei fatti, senza elevare il tenore della critica alla soglia della legittimità (ad esempio, senza individuare reali illogicità manifeste o contraddizioni del tessuto ricostruttivo del fatto); osservato, inoltre, che il ricorso rimane generico sui vari aspetti del trattamento sanzionatorio (artt. 62 bist_131 bis misura della pena), senza )4. / formulare critiche che attingano alla legittimità e senza considerare che il trattamento sanzionatorio è 'terreno' riservato al giudice di merito, il cui giudizio non può in questa sede essere rivalutato se si esprima in una motivazione scevra, come nel caso di specie, di contraddizioni o di manifeste illogicità, invero nemmeno chiaramente dedotte con il ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20291/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 62 bist_131 bis misura della pena), senza )4. / formulare critiche che attingano alla legittimità e senza considerare che il trattamento sanzionatorio è 'terreno' riservato al giudice di merito, il cui giudizio non può in questa sede essere rivalutato se si esprima in una motivazione scevra, come nel caso di specie, di contraddizioni o di manifeste illogicità, invero nemmeno chiaramente dedotte con il ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIOTTA GIUSEPPE nato a BAGHERIA il 30/05/1954 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Aliotta; considerato che l'unico motivo di ricorso ricomprende una pluralità di doglianze, riproposte tuttavia in maniera del tutto generica, ipotetica e valutativa che finisce per non confrontarsi effettivamente con la pronuncia d'appello, che ha dato luogo ad una 'doppia conforme' tanto sui profili di responsabilità che su quelli sanzionatori; ritenuto che il ricorso, laddove affronta questioni attinenti alla responsabilità, si limita a formulare interpretazioni alternative dei fatti, senza elevare il tenore della critica alla soglia della legittimità (ad esempio, senza individuare reali illogicità manifeste o contraddizioni del tessuto ricostruttivo del fatto); osservato, inoltre, che il ricorso rimane generico sui vari aspetti del trattamento sanzionatorio (artt. 62 bist_131 bis misura della pena), senza )4. / formulare critiche che attingano alla legittimità e senza considerare che il trattamento sanzionatorio è 'terreno' riservato al giudice di merito, il cui giudizio non può in questa sede essere rivalutato se si esprima in una motivazione scevra, come nel caso di specie, di contraddizioni o di manifeste illogicità, invero nemmeno chiaramente dedotte con il ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Co s