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Ordinanza — n. 20290/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20290/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20290/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRUZZI NICOLAS nato a BOLOGNA il 23/05/1989 DELLA SANTINA DAVIS nato a MODENA il 05/10/1970 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20290/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRUZZI NICOLAS nato a BOLOGNA il 23/05/1989 DELLA SANTINA DAVIS nato a MODENA il 05/10/1970 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

Parole chiave

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attenuazione libera della pena adeguamento della pena motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena motivazione sufficiente assenza di caso di rigore
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRUZZI NICOLAS nato a BOLOGNA il 23/05/1989 DELLA SANTINA DAVIS nato a MODENA il 05/10/1970 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Davis Della Santina; considerato che il motivo unico di ricorso, che promiscuamente deduce violazioni motivazionali attinenti a responsabilità e trattamento sanzionatorio, è inammissibile per plurime ragioni; osservato che il ricorso è del tutto generico nelle sue prime 7 pagine, evocative di questioni scollegate dal caso concretoje non consentito nelle pagine successive, che introducono questioni valutative del merito, irricevibili in questa sede in quanto non formulate in termini di una critica argomentata di legittimità; ritenuto, quanto alla lamentata omissione motivazionale sulle circostanze attenuanti generiche, che il motivo fosse assolutamente generico fin dal grado d'appello, a fronte di una motivazione resa dal primo giudice, con cui l'impugnazione di merito non si è in effetti confrontata, tenuto anche conto del carattere assolutamente necessitato dtle già intervenute acquisizior4, della invocata confessione (come già evidenziato dal Tribunale); letto il ricorso di Nicolas Truzzi; ritenuto che i due motivi (su recidiva e negazione delle generiche) non siano consentiti, poiché il trattamento sanzionatorio, sotto ogni aspetto, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, senza possibilità di ingerenza da parte di questa Suprema Corte, in assenza di manifeste illogicità o contraddizioni, per vero nemmeno indicate nel ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Consigliere Estensore I