Ordinanza — n. 20289/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALONIA CHRISTIAN nato a MODICA il 12/11/1995 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Salonia Christian è inammissibile, atteso che emerge un ricorso meramente rivalutativo in punto di responsabilità; quanto alla deduzione inerente la mancata applicazione dell'art. 131—bis c.p. essa è inammissibile non essendo stata avanzata richiesta in sede di appello/come emerge dall'incontestato riepilogo dei motivi di gravame di cui alla sentenza impugnata ( eq_ h uki &ci 1,V Lk tet Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle dkrnmende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20289/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 131—bis c.p. essa è inammissibile non essendo stata avanzata richiesta in sede di appello/come emerge dall'incontestato riepilogo dei motivi di gravame di cui alla sentenza impugnata ( eq_ h uki &ci 1,V Lk tet Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle dkrnmende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALONIA CHRISTIAN nato a MODICA il 12/11/1995 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Salonia Christian è inammissibile, atteso che emerge un ricorso meramente rivalutativo in punto di responsabilità; quanto alla deduzione inerente la mancata applicazione dell'art. 131—bis c.p. essa è inammissibile non essendo stata avanzata richiesta in sede di appello/come emerge dall'incontestato riepilogo dei motivi di gravame di cui alla sentenza impugnata ( eq_ h uki &ci 1,V Lk tet Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle dkrnmende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17.1.2025