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Ordinanza — n. 20288/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20288/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20288/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SASSI EMILIA CARMELA nato a SAN SEVERO il 13/07/1985 CAPUANO FABIO nato a SAN SEVERO il 01/02/1980 avverso la sentenza del 18/09/2024 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con l'unico motivo proposto si deduce, nell'interesse di Sass4; Emilia Carmela e Capuano Fabio, il vizio di violazione di legge in tema di responsabilità, e di motivazione, in relazione alle attenuanti generiche respinte, che invece sono state riconosciute. Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20288/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivi che possono invocarsi eccezione di incostituzionalità censura costituzionale cognizione del ricorso per cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SASSI EMILIA CARMELA nato a SAN SEVERO il 13/07/1985 CAPUANO FABIO nato a SAN SEVERO il 01/02/1980 avverso la sentenza del 18/09/2024 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con l'unico motivo proposto si deduce, nell'interesse di Sass4; Emilia Carmela e Capuano Fabio, il vizio di violazione di legge in tema di responsabilità, e di motivazione, in relazione alle attenuanti generiche respinte, che invece sono state riconosciute. Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, per cui il ubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in- kr esrmeL i ricorrenti on hanno allegato la mancanza di • z, 1 t 1,4 41-, n'e n, volontà dell'imputatM altri vizi ammissibili per I gge; tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della tassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17.01.20