Ordinanza — n. 20288/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SASSI EMILIA CARMELA nato a SAN SEVERO il 13/07/1985 CAPUANO FABIO nato a SAN SEVERO il 01/02/1980 avverso la sentenza del 18/09/2024 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con l'unico motivo proposto si deduce, nell'interesse di Sass4; Emilia Carmela e Capuano Fabio, il vizio di violazione di legge in tema di responsabilità, e di motivazione, in relazione alle attenuanti generiche respinte, che invece sono state riconosciute. Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20288/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SASSI EMILIA CARMELA nato a SAN SEVERO il 13/07/1985 CAPUANO FABIO nato a SAN SEVERO il 01/02/1980 avverso la sentenza del 18/09/2024 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con l'unico motivo proposto si deduce, nell'interesse di Sass4; Emilia Carmela e Capuano Fabio, il vizio di violazione di legge in tema di responsabilità, e di motivazione, in relazione alle attenuanti generiche respinte, che invece sono state riconosciute. Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, per cui il ubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in- kr esrmeL i ricorrenti on hanno allegato la mancanza di • z, 1 t 1,4 41-, n'e n, volontà dell'imputatM altri vizi ammissibili per I gge; tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della tassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17.01.20