Ordinanza — n. 20287/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORENZA LILIANA nato a TARANTO il 09/04/1944 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Fiorenza Liliana è inammissibile, atteso che emerge una impugnazione del tutto rivalutativa del merito, posta sul piano quasi di una mera perorazione, senza che si proponga uno specifico vizio ex art.606 cod. proc. pen. Generica è anche la tesi della eccessività della sanzione come la ulteriore deduzione di carenza e manifesta illogicità della motivazione. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20287/2025 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Fiorenza Liliana è inammissibile, atteso che emerge una impugnazione del tutto rivalutativa del merito, posta sul piano quasi di una mera perorazione, senza che si proponga uno specifico vizio ex art.606 cod. proc. pen. Generica è anche la tesi della eccessività della sanzione come la ulteriore deduzione di carenza e manifesta illogicità della motivazione. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORENZA LILIANA nato a TARANTO il 09/04/1944 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Fiorenza Liliana è inammissibile, atteso che emerge una impugnazione del tutto rivalutativa del merito, posta sul piano quasi di una mera perorazione, senza che si proponga uno specifico vizio ex art.606 cod. proc. pen. Generica è anche la tesi della eccessività della sanzione come la ulteriore deduzione di carenza e manifesta illogicità della motivazione. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17.1.2025