Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20286/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20286/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20286/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONELLI NADIR nato a POZZUOLI il 16/07/1967 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Carbonelli Nadir è inammissibile atteso che emerge una impugnazione del tutto astratta e generica quanto ai vizi dedotti. Peraltro il primo motivo attiene al giudizio di responsabilità mentre con il gravame si era solo invocata la fattispecie ex art. 131- bis c.p. Quanto al secondo motivo si aggiunge che le attenuanti generiche, diversamente da quanto sostenuto, sono state riconosciute, seppure secondo un giudizio di equivalenza. _ L' nA; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle "nmende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131- bis c.p; Ordinanza — n. 20286/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro il primo motivo attiene al giudizio di responsabilità mentre con il gravame si era solo invocata la fattispecie ex art. 131- bis c.p. Quanto al secondo motivo si aggiunge che le attenuanti generiche, diversamente da quanto sostenuto, sono state riconosciute, seppure secondo un giudizio di equivalenza. _ L' nA; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle "nmende.

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzioni pecuniarie attenuazione della pena sanzione penale gravità della pena punibilità pena accessoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131- bis c.p
Peraltro il primo motivo attiene al giudizio di responsabilità mentre con il gravame si era solo invocata la fattispecie ex art. 131- bis c.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONELLI NADIR nato a POZZUOLI il 16/07/1967 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Carbonelli Nadir è inammissibile atteso che emerge una impugnazione del tutto astratta e generica quanto ai vizi dedotti. Peraltro il primo motivo attiene al giudizio di responsabilità mentre con il gravame si era solo invocata la fattispecie ex art. 131- bis c.p. Quanto al secondo motivo si aggiunge che le attenuanti generiche, diversamente da quanto sostenuto, sono state riconosciute, seppure secondo un giudizio di equivalenza. _ L' nA; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle "nmende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17.1.2025