Ordinanza — n. 20286/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONELLI NADIR nato a POZZUOLI il 16/07/1967 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Carbonelli Nadir è inammissibile atteso che emerge una impugnazione del tutto astratta e generica quanto ai vizi dedotti. Peraltro il primo motivo attiene al giudizio di responsabilità mentre con il gravame si era solo invocata la fattispecie ex art. 131- bis c.p. Quanto al secondo motivo si aggiunge che le attenuanti generiche, diversamente da quanto sostenuto, sono state riconosciute, seppure secondo un giudizio di equivalenza. _ L' nA; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle "nmende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131- bis c.p; Ordinanza — n. 20286/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro il primo motivo attiene al giudizio di responsabilità mentre con il gravame si era solo invocata la fattispecie ex art. 131- bis c.p. Quanto al secondo motivo si aggiunge che le attenuanti generiche, diversamente da quanto sostenuto, sono state riconosciute, seppure secondo un giudizio di equivalenza. _ L' nA; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle "nmende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONELLI NADIR nato a POZZUOLI il 16/07/1967 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Carbonelli Nadir è inammissibile atteso che emerge una impugnazione del tutto astratta e generica quanto ai vizi dedotti. Peraltro il primo motivo attiene al giudizio di responsabilità mentre con il gravame si era solo invocata la fattispecie ex art. 131- bis c.p. Quanto al secondo motivo si aggiunge che le attenuanti generiche, diversamente da quanto sostenuto, sono state riconosciute, seppure secondo un giudizio di equivalenza. _ L' nA; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle "nmende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17.1.2025