Ordinanza — n. 20285/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALESSANDRO NUNZIO ALESSANDRO nato a CATANIA il 14/08/1971 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di D'Alessandro Nunzio Alessandro è inammissibile. Si contesta il vizio di motivazione in ordine alla entità della pena. La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con il Procuratore generale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20285/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è quindi inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALESSANDRO NUNZIO ALESSANDRO nato a CATANIA il 14/08/1971 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di D'Alessandro Nunzio Alessandro è inammissibile. Si contesta il vizio di motivazione in ordine alla entità della pena. La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con il Procuratore generale.
Il ricorso è quindi inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.
Né può rimettersi in discussione la decisione, per la motivazione sulla pena, siccome oggetto di accordo. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis